Il ddl sul voto di scambio è legge
Oggi si dà ai giudici lo strumento per punire il politico che si vende in cambio di voti. La norma è applicabile già dalle elezioni del 25 maggio. PD: “Chi fa campagna elettorale sulla mafia le fa solo un regalo”
IL DDL SUL VOTO DI SCAMBIO IN PILLOLE
Il disegno di legge riguarda un punto cruciale e delicato: l'opera di contrasto delle forme di rapporto tra settori della politica e poteri criminali.
Ecco le novità introdotte dalla nuova legge:
1. Accentua la distinzione tra il delitto di scambio elettorale politico mafioso e la fattispecie di associazione mafiosa di cui all'art. 416-bis, attraverso una differenziazione dell'entità della pena: quella per scambio elettorale politico-mafioso prevede la reclusione da 4 a 10 anni;
2. Punisce chi promette di procurare voti e chi accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell’articolo 416-bis in cambio dell’erogazione di denaro;
3. Oltre all’erogazione di denaro punisce anche la promessa di erogazione di denaro;
4. Prevede infine che, oltre all’erogazione di denaro, sia punita anche la promessa di altra utilità. In tal modo l'oggetto dello scambio potrà superare la semplice dotazione di denaro in cambio dei voti e conferire maggior concretezza alla disposizione in questione.