27 agosto 2016

Dibattito sul Referendum

10 domande e risposte sul 
REFERENDUM COSTITUZIONALE
1) Quando è stata votata dal Parlamento la riforma della Costituzione e perché sarà necessario sottoporla a un referendum popolare?
La riforma della Costituzione è stata approvata dal Parlamento in via definitiva il 12 aprile 2016, dopo una doppia lettura al Senato e alla Camera. Poiché però l’approvazione è avvenuta con una maggioranza inferiore ai due terzi dei componenti di ciascuna Camera, secondo quanto previsto dall'art. 138 della Costituzione  il provvedimento non è stato direttamente promulgato per dare la possibilità di richiedere - entro tre mesi dalla pubblicazione del testo sulla Gazzetta ufficiale - un referendum confermativo da parte di un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali, come è effettivamente accaduto. Va ricordato che per il referendum costituzionale, a differenza di quello abrogativo, non è previsto un quorum di partecipazione per la sua validità. 


2) Nella storia della Repubblica ci sono precedenti di modifiche della Costituzione e relativi referendum?
Nella storia della Repubblica sono state realizzate diverse revisioni della Costituzione, anche se nella maggior parte dei casi su aspetti molto specifici. In due casi si è dovuti ricorrere al referendum confermativo, non essendo stato raggiunto in Parlamento il quorum dei due terzi.
Il 7 ottobre 2001 gli elettori approvarono con il 64% di voti favorevoli le modifiche introdotte dal governo dell'Ulivo nel Titolo V della seconda parte della Costituzione, modifiche che intendevano porre le basi per una futura trasformazione dell'Italia in una Repubblica federale. 
Nel 2005 anche il Governo Berlusconi promosse un progetto organico di revisione della seconda parte della Costituzione, volto a rafforzare i poteri dell’esecutivo e ad ampliare il federalismo. Questa riforma fu però bocciata nel referendum popolare del 25/26 giugno 2006, con il 62% di voti contrari.

3) Quali sono i punti qualificanti della riforma introdotta dal disegno di legge Boschi?
Il disegno di legge del ministro per le Riforme Maria Elena Boschi contiene due punti qualificanti: la modifica della disciplina del Parlamento italiano con il superamento dell’attuale bicameralismo perfetto e la revisione del Titolo V della Costituzione. Accanto a questi interventi maggiori il Ddl governativo prevede la soppressione del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e altre misure volte al contenimento dei costi istituzionali.

4) Come è composto il nuovo Senato previsto dalla riforma?
Nella riforma il Senato diventa il ramo parlamentare rappresentativo delle istituzioni territoriali. È composto da 95 senatori, non più eletti dal popolo ma scelti dai Consigli regionali e dalle Province autonome di Trento e Bolzano tra i propri membri e tra i sindaci dei Comuni del proprio territori (uno per ciascuna Regione e Provincia autonoma per un totale di 21 componenti). Ai senatori rappresentativi del territorio si aggiungono 5 senatori nominati dal Presidente della Repubblica per i loro meriti per un periodo di 7 anni, non rinnovabile. Resta immutata la previsione che chi è stato Presidente della Repubblica sia senatore a vita alla fine del suo mandato.
La composizione del Senato si rinnova in tempi differenti, in quanto la durata del mandato di senatore è legata a quella dei Consigli regionali o Provinciali che li hanno eletti.

5) Quali saranno, in caso di vittoria del "sì" nel referendum, le funzioni principali del Senato e quali funzioni invece verranno meno rispetto ad oggi?
Le funzioni principali del nuovo Senato saranno: assicurare la rappresentanza degli interessi territoriali a livello di formazione della legislazione statale; essere una sede di raccordo tra diversi livelli di governo nazionale e concorrere alla funzione di raccordo tra questi e l’Unione Europea. Al fine di svolgere queste funzioni, il Senato è chiamato a esercitare anche compiti di valutazione e di controllo dell’operato del Governo in aree che toccano gli interessi delle autonomie territoriali. Il Senato non sarà invece più chiamato a votare la fiducia al Governo e non partecipa alla funzione di indirizzo politico dell’azione del Governo.

6) Che cosa cambia dal punto di vista dell'iniziativa legislativa?

L’iniziativa legislativa è riconosciuta al Governo, e alla Camera dei deputati, che esercita da sola la funzione legislativa, tranne nei casi in cui è prevista l’approvazione collettiva di una legge da parte di entrambe le Camere. L’iniziativa legislativa è mantenuta in capo agli elettori e sono previste garanzie perché i disegni di legge popolari siano discussi. Sono poi previste altre forme di partecipazione degli elettori all’esercizio della funzione legislativa grazie all’introduzione in Costituzione dei referendum propositivi e d’indirizzo, oltre ad altre forme di consultazione.

7) La riforma introduce nuove garanzie democratiche?

La riforma introduce alcune garanzie democratiche come lo Statuto delle opposizioni per la Camera dei deputati e la tutela dei diritti delle minoranze parlamentari nei due rami del Parlamento. Entrambe le previsioni dovranno essere tradotte in puntuali disposizioni dei regolamenti parlamentari e non è possibile prevedere allo stato attuale in quale modo sarà effettivamente garantita l’opposizione politica. Tra le garanzie costituzionali va annoverata la nuova disciplina dell’elezione del Capo dello Stato da parte del Parlamento in seduta comune con l’innalzamento del quorum rispetto a quello attuale.

8) Nella riforma il ruolo dello Stato centrale viene rafforzato o indebolito?

La riforma ritorna sul Titolo V introducendo alcune modifiche che vanno nella direzione di un rafforzamento del ruolo dello Stato centrale. Tale obiettivo è realizzato attraverso l’eliminazione delle materie che attualmente ricadono nella competenza concorrente, l’incremento delle materie riservate alla legislazione esclusiva statale e l’introduzione della clausola di salvaguardia già menzionata o della clausola di intervento. Restano invariati gli altri aspetti relativi all’attribuzione ai Comuni delle funzioni amministrative, salvo diversa disposizione in forza dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, e l’autonomia finanziaria.

9) Quali sono gli aspetti che nella riforma risultano ancora poco chiari?

In particolare le modalità di elezione dei senatori, l’esercizio collettivo della funzione legislativa da parte di Camera e Senato e la revisione del Titolo V nel segno di una maggiore centralizzazione.

10) Il referendum di ottobre riguarderà anche la nuova legge elettorale, il cosiddetto Italicum?

No, la nuova legge elettorale della Camera dei deputati, entrata in vigore il 1° luglio, non sarà oggetto del referendum costituzionale. Qualora il referendum avesse esito negativo, e dunque nulla dovesse cambiare relativamente alle funzioni del Senato, si avrebbero due leggi elettorali diverse per i due rami del Parlamento: l'Italicum per la Camera e il cosiddetto "Porcellum" per il Senato.

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